I progetti edilizi esenti da procedura sono quelli che non richiedono un permesso di costruzione. È possibile procedere alla costruzione, purché non sussista un divieto di modifica.
Per il vostro progetto edilizio esente da procedura, potete tuttavia ottenere una deroga al divieto di modifica a tutela della pianificazione urbanistica, purché non sussistano motivi di interesse pubblico prevalenti. L'autorità competente per il rilascio delle licenze edilizie decide, insieme al Comune, in merito all'approvazione della vostra deroga.
Esempi di interessi pubblici:
- Tutela dei monumenti
- Tutela della natura
- Tutela dell'ambiente
- Aspetto del luogo e del paesaggio
Possono essere interessati da un blocco delle modifiche:
- la costruzione, la modifica, il cambio di destinazione d'uso di strutture edilizie,
- riempimenti e scavi di grandi dimensioni,
- scavi, depositi, compresi i siti di stoccaggio,
- la demolizione di opere edilizie
- modifiche significative o che comportano un aumento sostanziale del valore di terreni e strutture edilizie, nella misura in cui queste non siano soggette ad autorizzazione, approvazione o obbligo di notifica.
Non sono interessati dal blocco delle modifiche:
- i progetti che sono stati approvati ai sensi della normativa edilizia prima dell'entrata in vigore del divieto di modifica.
- i progetti di cui il Comune è a conoscenza e la cui esecuzione avrebbe potuto avere inizio prima dell'entrata in vigore del divieto di modifica.
- I lavori di manutenzione e la prosecuzione di un utilizzo già in atto.
Per i progetti edilizi
- in aree di risanamento formalmente definite o
- nell'area di sviluppo urbanistico
si applicano norme diverse rispetto ai progetti edilizi interessati da un blocco delle modifiche volto a garantire la pianificazione urbanistica. In questo caso è necessario che il progetto edilizio sia stato autorizzato dal Comune.
Non vi sono indicazioni o particolarità.
Renania-Palatinato: ricorso e azione legale.
La competenza spetta in linea di principio all'autorità di vigilanza edilizia di primo livello. Si tratta dell'amministrazione distrettuale; nelle città indipendenti e nelle grandi città appartenenti a un distretto, l'amministrazione comunale o l'amministrazione del comune associato, qualora le siano stati conferiti compiti di vigilanza edilizia (amministrazioni dei comuni associati di Diez e Konz).