Se siete in attesa di asilo, potete lavorare solo se ciò è espressamente indicato nel vostro permesso di soggiorno. Se desiderate lavorare, dovete quindi richiedere un permesso di lavoro all'Ufficio stranieri. Ciò vale anche per lo svolgimento di un tirocinio professionale o di uno stage aziendale.
Se risiedi legalmente nel territorio federale da tre mesi, non sei (più) obbligato a vivere in un centro di prima accoglienza per richiedenti asilo (anche centro di accoglienza, centro di arrivo o centro di ancoraggio) e hai già trovato un datore di lavoro disposto ad assumerti, ti può essere consentito di svolgere un'attività lavorativa.
Per l'elaborazione della vostra domanda, l'Ufficio stranieri coinvolge di norma l'Agenzia federale per il lavoro, che verifica le condizioni di lavoro. Dopo un soggiorno ininterrotto di oltre quattro anni in Germania, non è più necessario coinvolgere l'Agenzia federale per il lavoro.
Se desiderate seguire una formazione professionale aziendale (formazione duale), il permesso di lavoro per il posto di formazione specifico deve essere richiesto individualmente. Le formazioni professionali scolastiche non sono soggette ad autorizzazione.
Il permesso di lavoro viene rilasciato a tempo determinato per la durata dell'approvazione dell'Agenzia federale del lavoro, al massimo fino alla scadenza del permesso di soggiorno.
Sono previste le seguenti restrizioni:
L'esercizio di un'attività lavorativa è generalmente vietato fintanto che siete obbligati a risiedere in un centro di prima accoglienza. Solo se la vostra procedura di asilo non è stata completata entro nove mesi, vi sarà consentito di esercitare un'attività lavorativa.
Se siete richiedenti asilo provenienti da un cosiddetto "paese di origine sicuro", ovvero da uno Stato membro dell'Unione Europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, Ghana, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Macedonia del Nord), Montenegro, Senegal o Serbia e avete presentato la vostra domanda di asilo dopo il 31 agosto 2015, non potete ottenere un permesso di lavoro durante la procedura di asilo.
Anche i richiedenti asilo la cui procedura di asilo è stata respinta in quanto manifestamente infondata o inammissibile e per i quali non è stato disposto alcun effetto sospensivo non hanno accesso al mercato del lavoro tedesco.