Su richiesta, l'ufficio di stato civile competente rilascia un certificato relativo alla denuncia di un aborto spontaneo.
Si definisce aborto spontaneo il feto che, al momento della separazione dal grembo materno, non ha mostrato segni di vita (battito cardiaco, pulsazioni del cordone ombelicale, respirazione polmonare), pesava meno di 500 grammi e non aveva raggiunto la 24ª settimana di gravidanza.
Su richiesta, l'ufficio di stato civile può rilasciare a chi effettua la denuncia un certificato attestante la denuncia di aborto spontaneo.
Da maggio 2013 i genitori di bambini nati morti possono far registrare la nascita presso l'Ufficio anagrafe, legale e dell'ordine pubblico, dando un nome al proprio figlio e conferendogli così ufficialmente un'identità. Questa normativa si applica anche ai genitori il cui bambino nato morto non sia venuto al mondo vivo prima dell'entrata in vigore della modifica di legge.
Possono essere registrati:
- Nome/i
- Cognome
- Sesso
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Dati relativi ai genitori
Si è verificato un aborto spontaneo, che è stato denunciato all’ufficio di stato civile competente con la documentazione necessaria.
La denuncia è possibile solo se, in caso di nascita viva del bambino, le sarebbe stata riconosciuta la custodia, ovvero se al momento della nascita i genitori erano sposati tra loro o, se non sposati, avevano presentato una dichiarazione congiunta di custodia prima della nascita del bambino. Se nessuna delle due condizioni è soddisfatta, il diritto di presentare la richiesta spetta esclusivamente a lei in qualità di madre.
Di norma non sono previsti termini significativi, poiché si tratta del processo di elaborazione del lutto da parte delle persone coinvolte. Poiché non viene redatto alcun atto e l'attestato non produce effetti giuridici, in questo caso non si applicano, ad esempio, i termini previsti per la denuncia di nascita.
Di norma, il rilascio avviene immediatamente.