Autorizzazione alla guida di veicoli di emergenza per i membri volontari dei corpi dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso riconosciuti dalla legislazione regionale e dei servizi di assistenza tecnica, "patente dei vigili del fuoco".
Rilascio di autorizzazioni alla guida di veicoli di emergenza su strade pubbliche con una massa complessiva ammessa compresa tra 3,5 t e 7,5 t – anche con rimorchi, purché la massa complessiva ammessa del complesso non superi le 7,5 t – a membri dei corpi dei vigili del fuoco volontari, dei servizi di soccorso riconosciuti dalla legislazione regionale e dei servizi di assistenza tecnica ai sensi del § 2 comma 10 a della legge sulla circolazione stradale (StVG).
Tra i servizi di soccorso e i servizi di assistenza tecnica riconosciuti dalla legislazione regionale ai sensi del FbLVO rientrano le altre organizzazioni di soccorso ai sensi del § 17 comma 1 della legge sulla protezione antincendio e contro le catastrofi (LBKG), nonché le organizzazioni sanitarie e altre istituzioni ai sensi del § 5 della legge sui servizi di soccorso (RettDG).
Ai membri volontari dei Vigili del Fuoco volontari, dei servizi di soccorso riconosciuti dalla legislazione regionale e dei servizi di assistenza tecnica può essere concessa, su richiesta, un'autorizzazione alla guida ai sensi del § 1 comma 1 FbLVO, se
- possiedono da almeno due anni una patente di guida definitiva di classe B
- hanno completato un corso di formazione sulla guida di veicoli di emergenza ai sensi del § 3
- abbiano dimostrato la loro capacità di guidare in sicurezza veicoli di emergenza in un esame pratico ai sensi dell'articolo 4,
- dimostrino di avere non più di due punti nel registro di idoneità alla guida e
- presentino un certificato penale ai sensi del § 30 comma 1 frase 1 della legge sul registro centrale federale.
L'autorizzazione alla guida vale solo per l'adempimento dei compiti delle organizzazioni di cui al § 1, anche se queste non operano per conto di un ente locale.
L'autorizzazione alla guida viene rilasciata mediante consegna di un attestato conforme al modello dell'allegato 1. Il certificato di abilitazione alla guida deve essere portato a bordo dai titolari durante la guida, oltre alla patente di guida, e consegnato su richiesta alle persone autorizzate alla
sorveglianza del traffico stradale. L'idoneità alla guida sicura di un veicolo di emergenza ai sensi del § 1 comma 1 deve essere dimostrata mediante un esame pratico sulla pubblica viabilità secondo l'allegato 3. Si applica per analogia il § 3 comma 2. La persona autorizzata a svolgere l'esame non può essere la stessa persona autorizzata a impartire l'addestramento.
Il completamento dell'addestramento e il superamento dell'esame sono attestati da un certificato di addestramento ed esame conforme al modello dell'allegato 4. Il certificato di addestramento ed esame deve essere consegnato all'autorità competente ai sensi del § 6.
La sede di lavoro è Magonza.
Le autorizzazioni alla guida rilasciate fino al 20 settembre 2012 per la conduzione di veicoli di emergenza con una massa complessiva ammessa compresa tra 3,5 t e 4,75 t danno diritto anche alla conduzione di veicoli di emergenza con rimorchi, a condizione che la massa complessiva ammessa dell’insieme non superi le 4,75 t, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’Allegato 2, n. 2.1.4 e ciò sia documentato nell'autorizzazione alla guida.