È consentito circolare su strada con un veicolo soggetto a immatricolazione solo se questo è stato immatricolato dall’autorità competente e se si ha a bordo il certificato di immatricolazione, parte I.
Il certificato di immatricolazione, parte II (precedentemente denominato «libretto di circolazione»), costituisce la prova della titolarità del veicolo ed è importante, ad esempio:
- in caso di vendita
- in caso di immatricolazione, cambio di immatricolazione e cancellazione
- in caso di finanziamento. In tal caso, l’istituto di credito può trattenere il certificato di immatricolazione, parte II, a titolo di garanzia.
È necessario richiedere un documento sostitutivo del certificato di immatricolazione, parte II, in caso di:
- in caso di smarrimento
- furto
- il documento è illeggibile
Se il certificato di immatricolazione, parte II, è stato rubato, è necessario sporgere denuncia alla polizia. Se il certificato di immatricolazione, parte II, è stato smarrito o distrutto, è necessario presentare, a seconda dei casi, una dichiarazione giurata presso l’autorità di immatricolazione competente o davanti a un notaio.
Non è possibile richiedere un documento sostitutivo online. È necessario richiedere il documento di persona presso l’autorità competente. Riceverete il nuovo certificato di immatricolazione, parte II, dopo la scadenza di un termine che vi verrà comunicato.
Nonostante lo smarrimento del certificato di immatricolazione, parte II, è comunque consentito continuare a guidare il veicolo.
Non ci sono indicazioni o particolarità.
La competenza spetta alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni delle amministrazioni distrettuali o delle amministrazioni comunali delle città indipendenti e delle grandi città appartenenti a un distretto.