Statuti del verde e del design (spiegazione)
Statuto per l'inverdimento e la progettazione delle proprietà sviluppate all'interno della città di Magonza (statuto per l'inverdimento e la progettazione) del 25 giugno 2022.
Il regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2022 e disciplina la realizzazione di aree verdi e la sistemazione dei terreni edificati e delle strutture edilizie nell’area urbana della città di Magonza. A partire da tale data è venuto meno il regolamento precedentemente in vigore relativo alle aree verdi all’interno della città di Magonza.
L’obiettivo è la valorizzazione del paesaggio urbano nel rispetto dei cambiamenti climatici e la salvaguardia di condizioni di vita salutari.
Spiegazione dello Statuto
Il potenziamento delle infrastrutture verdi è un tema centrale anche a Magonza: esse
- crea habitat per animali e piante, favorisce l’interconnessione dei biotopi e rafforza la biodiversità.
- Favorisce la fissazione delle polveri sottili e dell’anidride carbonica e produce ossigeno.
- Contribuisce alla protezione del clima e contrasta il cambiamento climatico. L’ombreggiatura delle superfici impermeabilizzate evita temperature superficiali estreme, mentre l’evaporazione dalle superfici vegetate riduce attivamente la temperatura dell’aria circostante. Si riducono così gli eventi climatici estremi legati al caldo e i picchi di deflusso in seguito a forti piogge.
- contribuisce al miglioramento dell’ambiente di lavoro e di vita. Le strutture verdi hanno un’influenza positiva sul paesaggio urbano e sulla progettazione edilizia e caratterizzano le strutture urbane. Le aree funzionali impermeabilizzate e i parcheggi vengono visivamente alleggeriti dalla piantumazione di alberi e strutturati da elementi verdi.
Il Consiglio comunale della città di Magonza, con la delibera sullo «stato di emergenza climatica» del 25 settembre 2019, ha incaricato l’amministrazione di aggiornare lo statuto sul verde. Ai sensi del § 24, comma 1, seconda frase, e comma 5 del Komunalgesetz (GemO) della Renania-Palatinato, nonché ai sensi del § 88, comma 1, nn. 3 e 7 del Bauordnung (LBauO) della Renania-Palatinato, la città di Magonza è autorizzata ad approvare uno statuto relativo alla vegetazione e alla progettazione dei terreni edificati.
Il regolamento si applica all’intero territorio comunale alle aree non edificate dei terreni edificati, compresi gli spazi liberi sotterranei degli stessi (come ad esempio i parcheggi sotterranei e simili) e alla sistemazione esterna delle opere edilizie. Il regolamento si applica ai progetti per i quali viene presentata una domanda di concessione edilizia, nonché ai progetti esenti da autorizzazione ai sensi del LBauO e ai progetti soggetti alla procedura di esenzione di cui al § 67 del LBauO.
Nel regolamento sono formulati i requisiti relativi alla progettazione e alla vegetazione dei terreni edificati, dei giardini antistanti, dei posti auto, delle aree di sosta, dei tetti piani, delle pareti esterne e delle aree di stoccaggio ad uso commerciale. Sono inoltre stabiliti la qualità e i tempi della vegetazione, nonché l’eventuale necessità di piantumazioni sostitutive.
Ai sensi dello statuto, tutte le aree non coperte da edifici in superficie, nonché gli spazi liberi dei terreni edificati sottostanti ai piani interrati, devono essere interamente inerbiti, a meno che non siano necessari per un uso consentito. Gli accessi, le vie di accesso, i percorsi, le aree destinate ai vigili del fuoco e i posti auto devono essere limitati alla misura funzionalmente necessaria.
Tetti piani e pareti esterne
I tetti piani e le pareti esterne devono essere ricoperti di vegetazione. Sia per la vegetazione dei tetti piani che per quella delle pareti esterne viene inoltre applicato un cosiddetto “sistema modulare”, al fine di offrire alternative e consentire soluzioni personalizzate. In alternativa alla vegetazione sui tetti piani e sulle pareti esterne, è possibile piantare arbusti aggiuntivi sul terreno edificabile. Nel caso dell’inverdimento del tetto, in alternativa all’inverdimento estensivo richiesto, è possibile anche un inverdimento intensivo in un rapporto di 2:1. Queste alternative garantiscono la presenza di verde sui terreni edificati e consentono al contempo maggiore flessibilità e soluzioni personalizzate. Le strutture verdi variegate che ne derivano – tetti verdi, facciate verdi, arbusti – sono inoltre elementi di arredo urbano che articolano, alleggeriscono e valorizzano gli spazi che si creano. È possibile una combinazione con impianti solari, in particolare fotovoltaici.
Alberi e arbusti
Il regolamento sul verde e sulla progettazione disciplina anche la piantumazione di alberi e arbusti. A partire da un numero minimo di due posti auto ogni quattro posti auto in superficie iniziati, è necessario piantare almeno un albero.
Per ogni 200 m² iniziati di superficie del lotto non occupata da edifici fuori terra è necessario piantare un albero. Inoltre, il 15% del lotto edificabile deve essere piantumato con arbusti, purché la piantumazione non sia in contrasto con un utilizzo altrimenti consentito. I posti auto e per biciclette coperti, nonché altri spazi di deposito o di collocazione (in particolare contenitori per rifiuti e materiali riciclabili) devono essere ricoperti di vegetazione. Gli spazi di stoccaggio commerciali devono essere schermati dagli appezzamenti adiacenti con destinazione d’uso diversa mediante arbusti. Sia per gli arbusti che per gli alberi, vengono conteggiati quelli già presenti e quelli da piantare in base ad altri obblighi (ad es. disposizioni dei piani regolatori).
Per motivi climatici e di progettazione, vengono inoltre esclusi alcuni utilizzi e materiali per l’intero territorio comunale. È così chiaramente stabilito che i giardini antistanti le abitazioni non possano essere utilizzati come aree di lavoro o di stoccaggio e che i riempimenti di ghiaia, pietrisco e materiali simili, le griglie per prato e il prato su ghiaia, nonché le coperture estese con tessuto non tessuto, teli, tessuti e simili non siano considerati come inverdimento. La realizzazione dei cosiddetti «giardini in ghiaia» non è quindi più consentita.
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